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D. 03/02/2005

d) gli organismi che effettuano i prelievi nell'anno successivo.

4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, a partire dal 2005, l'Agenzia delle dogane invia al comitato la lista degli impianti di distribuzione riforniti, corredata di indirizzo completo.

5. Entro il 31 ottobre di ogni anno, a partire dal 2005, il Ministero delle attività produttive invia al comitato la lista dei depositi commerciali, corredata di indirizzo completo.

6. Per ogni macroregione, il comitato seleziona, in maniera casuale, i siti da sottoporre a prelievo per ogni tipo e grado di combustibile. Inoltre seleziona, sempre in modo casuale, un numero di siti aggiuntivo pari ad almeno il 10% di siti prescelti da sottoporre a prelievo nel caso in cui i siti precedentemente selezionati non siano operativi.

7. Il comitato fornisce agli organismi di cui all'art. 5, comma 4, l'elenco dei siti di distribuzione presso cui effettuare i prelievi, corredato da informazioni sufficienti per identificare ogni sito di distribuzione in maniera univoca.

8. Gli organismi di cui all'art. 5, comma 4, effettuano i prelievi presso i siti indicati, secondo le norme di cui all'art. 1, commi 5 e 6, e in accordo con le procedure di cui al comma 9.

9. Il comitato stabilisce apposite procedure operative di gestione del sistema di monitoraggio, al fine di garantire la tutela dell'anonimato dei campioni sottoposti a controllo e il trattamento confidenziale dei dati.

10. Il rapporto analitico elaborato dai laboratori deve contenere esclusivamente le seguenti informazioni

a) codice identificativo del laboratorio

b) codice identificativo del sito di distribuzione

c) codice identificativo del campione

d) tipo e grado di combustibile

e) risultato delle analisi di cui all'art. 1, comma 2.

11. I laboratori di cui al comma 3, lettera c), inviano in formato elettronico, a partire dal 1° gennaio 2005, entro quindici giorni lavorativi dal termine di ogni trimestre, all'APAT i rapporti di cui al comma 10.

12. Il Ministero delle attività produttive invia entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dal 2005, all'APAT le seguenti informazioni

a) volumi totali di ogni tipo e grado di combustibili in distribuzione nell'anno precedente

b) volumi totali di ogni tipo e grado di combustibili in distribuzione nell'anno precedente, per macroregione, inclusi i volumi di benzina e di combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg, in distribuzione nell'anno precedente, distinguendo, per il combustibile diesel, i volumi venduti presso gli impianti di distribuzione e i volumi venduti presso i depositi commerciali

c) metodo utilizzato per la raccolta dei dati relativi alla distribuzione di ogni tipo e grado di combustibile.

13. L'APAT, sulla base dei rapporti di cui al comma 11 e delle informazioni di cui al comma 12, elabora una relazione annuale secondo le linee guida di cui all'allegato III e la invia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006.

14. Entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base della relazione di cui al comma 13, trasmette alla Commissione europea un rapporto relativo all'attività di monitoraggio dei combustibili in distribuzione.

Art. 5. - Organismi competenti per il monitoraggio della qualità dei combustibili in distribuzione

1. Il controllo delle caratteristiche dei combustibili in distribuzione, al fine di consentire l'elaborazione del rapporto di cui all'art. 4, comma 14, è effettuato dai seguenti organismi

a) laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, uffici delle Dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane

b) laboratori accreditati, per i metodi di cui all'allegato I, in accordo con la norma EN ISO/IEC 17025.

2. I laboratori di cui al comma 1 partecipano regolarmente ad almeno uno schema di correlazione interlaboratorio nazionale, europeo o internazionale, che preveda le misure relative alle caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2.

3. La lista dei laboratori che operano in conformità è redatta e aggiornata annualmente dall'UNICHIM, sulla base dei risultati ottenuti negli schemi di cui al comma 2, messi a disposizione dell'UNICHIM da parte dei laboratori che fanno richiesta di essere inseriti tra quelli abilitati ad effettuare i controlli. La lista e i suoi aggiornamenti sono inviati al comitato di cui all'art. 4, comma 1, entro il 31 ottobre di ogni anno a partire dal 2005.

4. Il prelievo dei campioni presso i siti è effettuato dai seguenti organismi

a) Ufficio tecnico di finanza, laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, uffici delle Dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane

b) organismi accreditati secondo la norma EN 45004

c) laboratori accreditati per i metodi di cui all'allegato I nonchè per il metodo EN 14275:2003.

5. La lista degli organismi di cui al comma 4, lettere b) e c), è redatta e aggiornata annualmente dall'UNICHIM sulla base di apposita documentazione, comprovante l'accreditamento prescritto, messa a disposizione dell'UNICHIM da parte dei laboratori che fanno richiesta di essere inseriti tra quelli abilitati ad effettuare i prelievi. La lista e i suoi aggiornamenti sono inviati al comitato di cui all'art. 4, comma 1, entro il 31 ottobre di ogni anno a partire dal 2005.

6. Ai fini dell'esecuzione delle attività previste dai commi 1 e 4, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio stipula apposite convenzioni annuali con i laboratori di cui al comma 1, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c), a seguito della relativa individuazione effettuata dal comitato di cui all'art. 4, ai sensi del comma 3 di tale

articolo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio stipula inoltre apposite convenzioni annuali con i laboratori di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 4, lettera a), ai fini dell'esecuzione delle attività previste dai commi 1 e 4 diverse da quelle ricadenti nei compiti di ufficio ditali laboratori.

7. Al finanziamento delle convenzioni di cui al comma 6 si provvede entro i limiti dei normali stanziamenti di bilancio.

Art. 6. - Disposizioni transitorie e finali

1. Per il 2005, la relazione di cui all'art. 3, comma 6, è elaborata dal- l'APAT sulla base dei dati ricevuti ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 4 novembre 1997, n. 413.

2. Per le attività di monitoraggio previste dagli articoli 4 e 5, da effettuare nell'anno 2005, le funzioni del Comitato di cui all'art. 4, comma 1, sono esercitate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute, il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi dell'APAT. La lista di cui all'art. 4, comma 4, è trasmessa entro il 1° dicembre 2004 e la lista di cui all'art. 4, comma 5, è trasmesa in forma provvisoria entro il 1° dicembre 2004 ed in forma definitiva entro il 31 gennaio 2005. Gli adempimenti previsti dall'art. 4, commi 3, 6, 7 e 9, sono assolti, indipendentemente dalla trasmissione delle liste di cui all'art. 5, commi 3 e 5.

3. Per l'anno 2005, la relazione di cui all'art. 4, comma 13, e il rapporto di cui all'art. 4, comma 14, sono predisposti sulla base delle informazioni di cui all'art. 4, comma 12, e sulla base dei dati trasmessi all'APAT e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dai gestori di cui all'art. 3, comma 2, entro 1° maggio 2005. I dati, ottenuti sulla base di un monitoraggio effettuato, per conto di tali gestori, presso gli impianti di distribuzione da società di sorveglianza indipendenti, includono le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, nonchè i metodi di prova ed i metodi di prelievo utilizzati. L'APAT trasmette tale relazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro il 31 maggio 2005.

4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 febbraio 2005 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro delle attività produttive Marzano Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2005 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 225 ALLEGATI: Allegato I

1. Caratteristiche della benzina da sottoporre a monitoraggio (art.1, comma 2, lettera a) e comma 3: art. 5, comma 1, lettera b) e comma 4, lettera c)} Caratteristica Unità Metodo di prova Data di pubblicazione Numero di ottano ricerca1 prEN ISO 5164 2002 Numero di ottano motore1 prEN ISO 5164 2002 Tensione di vapore, periodo estivo kPa EN 13016-1 (DVPE) 2000 Distillazione:

- evaporato a 100 °C

- evaporato a 150 °C % (v/v) % (v/v) EN ISO 3405 2000 Analisi degli idrocarburi:

- olefinici

- aromatici

- benzene % (v/v) % (v/v) % (v/v) ASTM D 1319-95a prEN 14517 ASTM D 1319-95a prEN 14517 EN 12177 EN 238 prEN 14517 1995 2002 1995 2002 1998 1996 2002 Tenore di ossigeno % (m/m) EN 1601 EN 13132 1997 2000 Ossigenati:

- Alcole metilico, con aggiunta obbligatoria degli agenti stabilizzanti

- Alcole etilico, se necessario con aggiunta di agenti stabilizzanti

- Alcole isopropilico

- Alcole butilico terziario

- Alcole isobutilico

- Eteri contenenti 5 o più atomi di carbonio per molecola

- Altri ossigenati % (v/v) % (v/v) % (v/v) % (v/v) % (v/v) % (v/v) % (v/v) EN 1601 EN 13132 1997 2000 Tenore di zolfo2 Mg/kg EN ISO 20846 EN ISO 20846 EN ISO 20846 2004 2004 2004 Tenore di piombo g/l prEN 237 2002 __________________________ 3 I metodi di prove per la determinazione dello zolfo nel combustibile diesel, quando il tenore massimo è pari a 10 mg/kg, sono: EN ISO 20846:2004, EN ISO 20884:2004. 1 Un fattore di correzione pari a 0,2 deve essere sottratto per il calcolo del risultato finale. L’espletamento di tale correzione deve risultare dal rapporto analitico di cui all’articolo 4, comma 10. 2 I metodi di prova per la determinazione dello zolfo nella benzina, quando il tenore massimo è pari a 10 mg/kg, sono: EN ISO 20846:2004, EN ISO 20884:2004.

2. Caratteristiche del combustibile diesel da sottoporre a monitoraggio (art. 1, comma 2, lettera b) e comma 3; art. 5, comma 1, lettera b) e comma 4, lettera c)} Caratteristica Unità Metodo di prova Data di pubblicazione Numero di cetano EN ISO 5165 1998 Densità a 15 °C Kg/m3 EN ISO 3675 EN ISO 12185 1998 1996/C1:2001 Distillazione:

- punto del 95% (v/v) recuperato a °C EN ISO 3405 2000 Idrocarburi aromatici policiclici % (m/m) EN 12916 2000 Tenore di zolfo3 Mg/kg EN ISO 20846 EN ISO 20846 EN ISO 20846 2004 2004 2004 Allegato II DETERMINAZIONE DEL NUMERO MINIMO DI PUNTI DI CAMPIONAMENTO

1. Benzina (art. 4, comma 3, lettera a)}.

a) Per ognuno dei periodi di cui all’art.2, comma 1, lettere l) e n), il numero minimo di campioni per ogni grado di benzina prelevati agli impianti di distribuzione è determinato come segue:

- per ogni grado di benzina con percentuale di mercato pari o superiore al 10% e per ogni grado di benzina tipo il numero è pari a 100;

- per ogni grado di benzina con percentuale di mercato inferiore al 10%, si deve fare riferimento alle quantità del corrispondente grado di benzina tipo, applicando la seguente formula: Percentuale di mercato del grado x di benzinaNgrado x = Percentuale di mercato del grado di benzina tipo * Ngrado di benzina tipo Se Ngrado x è maggiore o uguale ad 1, il numero è pari ad Ngrado x Se Ngrado è minore di 1, il numero è pari ad 1.

b) Per determinare il numero minimo di campioni di cui alla precedente lettera a), per ogni grado di benzina, da sottoporre ad analisi, in ognuna delle macroregioni, si applica la seguente formula: vjnj = V * 100 nj = numero di campioni per macroregione vj = volume totale di benzina venduto per anno nella macroregione j V = volume totale di benzina venduto per anno sul territorio nazionale

 

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